Infedeltà soci

L’agenzia investigativa AR investigazioni provvede a fornire ogni dato utile al fine di stabilire se la persona implicata oggetto dell’indagine, fisica o giuridica che sia, adotti un comportamento infedele nei confronti del committente sia nel settore professionale, qualora si tratti di collaboratori, dipendenti o soci, sia in ogni altro settore in cui si sospetti la non integrità di un rapporto fondato sulla promessa obbligatoria, consuetudinaria o tacita di fedeltà.
L’agenzia investigativa provvede da un lato all’osservazione comportamentale del soggetto o dei soggetti implicati e dall’altro ad una specifica indagine su quanti siano in grado di fornire indicazioni e informazioni su quanto il committente ha dichiarato di sospettare.

Per informazioni e consulenze

AR investigazioni Via D’Azeglio 29 Pisa tel. 335.84.00.592 

Qui di seguito gli artt. del Codice Penale che riguardano l’argomento:

LIBRO SECONDO – Dei Delitti In Particolare
Titolo XII – Dei delitti contro la persona
Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione V – Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

Art. 622.
Rivelazione di segreto professionale.
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 623.
Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.Codice Penale

Art. 623-bis.
Altre comunicazioni e conversazioni.
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.